Con l’introduzione dell’articolo 4-bis nel ‘Decreto Sport’ convertito in legge, il legislatore ha impresso una stretta rigidissima sugli impianti di aspirazione e ricircolo delle piscine. Per i gestori e i tecnici il rischio concreto, in caso di non conformità, è la chiusura immediata dell’impianto.
La Legge 4 agosto 2026, n. 142 (di conversione del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, noto come “Decreto Sport”) ha introdotto una novità dirompente per il settore natatorio: l’articolo 4-bis, interamente dedicato alle “Misure per la sicurezza nelle piscine”. Una norma nata per azzerare definitivamente il drammatico rischio di intrappolamento dei bagnanti causato dal famigerato effetto ventosa.

La spinta all’approvazione è arrivata anche da alcuni gravi incidenti avvenuti in stabilimenti balneari nell’estate 2026, che hanno riportato con forza all’attenzione dell’opinione pubblica e del legislatore il rischio, spesso sottovalutato, legato ai sistemi di aspirazione delle piscine.
La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 ed è entrata in vigore l’8 agosto 2026, senza alcun periodo transitorio. Se per gli impianti esistenti si apre una fase di corsa alle verifiche straordinarie, la questione tocca da vicino anche i cantieri in corso — compresi quelli basati su progetti antecedenti l’entrata in vigore — dove il Direttore Lavori è chiamato a un supplemento di attenzione prima del collaudo finale: non essendo prevista alcuna deroga temporale, la conformità va garantita anche per i collaudi imminenti su progetti già approvati.
Dal punto di vista operativo, questa situazione genera un delicato equilibrio per gli impianti esistenti: la norma non impone una chiusura preventiva d’ufficio, consentendo alle strutture di rimanere aperte mentre si eseguono le verifiche straordinarie. Tuttavia, si opera in regime di altissima esposizione al rischio. Poiché buona parte dei vecchi fascicoli tecnici non dispone dei dati certificati oggi richiesti (velocità di flusso, geometrie, ridondanza e schede conformi alla UNI EN 13451-3:2025), un’ispezione da parte degli organi di vigilanza (come le ASL) in questa fase farebbe scattare immediatamente la chiusura coatta dell’impianto fino a completo adeguamento.
La norma riguarda le piscine pubbliche e quelle private aperte al pubblico o destinate a un’utenza pubblica. Sebbene il decreto non contenga definizioni tassative, secondo l’interpretazione prudenziale e prevalente degli addetti ai lavori la misura viene estesa anche alle piscine condominiali, trattandosi di impianti a servizio di una collettività di condomini e ospiti e non a uso strettamente familiare. Un tema che, per chi svolge anche il ruolo di tecnico di condominio, vale la pena portare all’attenzione dell’amministratore.
Amministratori di Condominio: la vostra piscina è a norma?
La Legge 142/2026 estende gli obblighi di sicurezza e le verifiche sui sistemi di aspirazione anche alle piscine condominiali aperte all’utilizzo di più condomini. In caso di ispezione e non conformità, il rischio concreto è la chiusura immediata dell’impianto.
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Un obbligo di risultato dal peso sanzionatorio drastico
A differenza delle norme tecniche tradizionali, che demandano ai singoli standard di settore i dettagli applicativi, la Legge 142/2026 agisce con la forza della prescrizione imperativa e prevede una conseguenza inequivocabile in caso di violazione: la chiusura immediata dell’impianto natatorio.
L’attività non potrà riprendere fino al completo e comprovato adeguamento strutturale e impiantistico delle prese di aspirazione e dei circuiti di ricircolo.
Oltre la singola griglia: un approccio sistemico
Il fulcro tecnico della problematica non risiede unicamente nella scelta di una buona griglia di fondo, ma nell’analisi dell’intero sistema idraulico. Il riferimento tecnico di settore è la norma UNI EN 13451-3:2025 (“Attrezzature per piscine – Parte 3: Requisiti complementari di sicurezza e metodi di prova per i componenti di immissione e aspirazione”), che integra i requisiti generali della UNI EN 13451-1. Per superare il vaglio delle verifiche, i professionisti devono valutare una serie di fattori interconnessi:
- Il rispetto dei parametri di velocità. La norma impone alle prese di aspirazione una velocità dell’acqua attraverso le aperture ≤ 0,5 m/s in condizioni ordinarie. Questo limite non va confuso con quello previsto per le condizioni di verifica straordinaria: se il sistema prevede una sola griglia e la sagoma standard di un torso adulto (65,5 × 36 cm) copre più del 50% della superficie utile, oppure se — in presenza di più prese collegate alla stessa pompa — una di esse si blocca, la velocità sulla superficie libera residua può salire fino a 0,8 m/s, ma non oltre. Sono quindi due soglie distinte, entrambe da verificare in fase di progetto e collaudo.
- La geometria dei pozzetti e la ridondanza. La presenza di una sola presa di aspirazione o di pozzetti sottodimensionati che alterano la distribuzione del flusso crea pericolosi vortici di depressione. La norma richiede, quando sono presenti più prese collegate alla stessa pompa o allo stesso gruppo di aspirazione, una distanza minima di 2 metri tra i punti più vicini dei rispettivi perimetri, oltre alla condizione che il sistema resti in sicurezza anche nell’ipotesi di blocco di una delle prese.
- Il pericolo nascosto delle valvole. Uno degli errori più frequenti riguarda la presenza di valvole di intercettazione che, se manovrate da personale non autorizzato o inesperto, possono isolare le linee lasciando attiva un’unica presa di aspirazione non protetta. La norma prescrive esplicitamente che tali valvole non siano accessibili a utenti e personale non qualificato.
- Le velocità alle immissioni. Il tema non riguarda solo l’aspirazione: anche le immissioni d’acqua (circuiti di ricircolo, idromassaggi, cannoni d’acqua) sono regolate. Il limite generale è ≤ 15 m/s, che scende a ≤ 2 m/s per le iniezioni verticali dal fondo vasca in profondità inferiori a 700 mm. Valori tipici di riferimento indicati dalla norma sono ≤ 4 m/s per la circolazione a scopo di trattamento acqua e fino a 15 m/s per le attrazioni ricreative.
- Attenzione agli accessori e agli idromassaggi. La norma esclude esplicitamente da alcuni dei requisiti sopra descritti gli skimmer (perché aerati e in parte fuori dall’acqua), i sistemi integrati “swim jet” (perché l’utente viene respinto dal getto di immissione, non risucchiato) e i punti di connessione per le attrezzature di pulizia (presa scopa). Questi ultimi, tuttavia, non devono essere utilizzati né lasciati aperti o scoperti quando i bagnanti sono in acqua: è quindi una gestione operativa, non un requisito geometrico, a garantirne la sicurezza.
Una buona notizia per gli impianti già esistenti con una sola presa di aspirazione non conforme: la norma stessa prevede, per questi casi, una via di adeguamento spesso meno invasiva di quanto si tema. Il retrofit può avvenire sostituendo la sola griglia con un modello a superficie maggiorata o a geometria “a cupola” (dome shaped) certificato UNI EN 13451-3:2025, senza necessariamente richiedere la demolizione del pozzetto esistente — a condizione che le dimensioni di quest’ultimo siano compatibili con le istruzioni dimensionali fornite dal produttore della nuova griglia, come la norma stessa richiede. In alternativa, è ammessa anche l’aggiunta di una o più prese supplementari collegate allo stesso circuito. Prima di preventivare interventi strutturali importanti, vale quindi la pena verificare con il produttore se la sola sostituzione della griglia risolve la non conformità.
Va inoltre ricordato che eventuali sistemi di rilascio del vuoto (vacuum release system), pur ammessi come misura aggiuntiva, non sono considerati dispositivi “fail-safe”: la norma è chiara nel precisare che nessun sistema di questo tipo protegge in modo completo da tutti i rischi di intrappolamento, e quindi non può sostituire il rispetto dei requisiti geometrici e di velocità sopra descritti.
Cosa fare per la sicurezza piscine legge 142: istruzioni per tecnici e direttori lavori
Per i professionisti che seguono la realizzazione o il collaudo di una piscina, la linea d’azione richiede un protocollo prudenziale:
- Richiedere la documentazione di conformità. Pretendere schede tecniche certificate UNI EN 13451-3:2025 per griglie e bocchettoni. La norma obbliga il produttore a dichiarare almeno: funzione del componente, portata massima ammissibile, dimensioni delle tubazioni collegate, dimensioni del pozzetto, integrità strutturale, classe di resistenza allo scivolamento, durata di vita utile e superficie libera totale.
- Verificare i calcoli idraulici. Accertarsi che le portate reali delle pompe installate non superino i limiti di progetto, compromettendo i margini di sicurezza delle griglie, e che il sistema resti conforme anche nell’ipotesi di blocco di una presa.
- Controllare la presenza della dicitura obbligatoria. Le istruzioni operative dell’impianto devono contenere l’avvertenza, prevista dalla norma, che qualsiasi modifica sull’idraulica del sistema di aspirazione (valvole, velocità delle pompe, ecc.) può aumentare il rischio di intrappolamento.
- Predisporre un’asseverazione tecnica. Corredare il fascicolo dell’opera con una verifica specifica che attesti la totale assenza di rischi di intrappolamento, blindando così la posizione del tecnico e tutelando il gestore da sanzioni e stop improvvisi dell’attività.
Checklist pratica per il collaudo con l’impresa
Per il Direttore Lavori che segue il cantiere fino al collaudo, ecco i punti da verificare e da richiedere formalmente all’impresa, oltre alla documentazione generica già indicata:
- Calcolo idraulico completo, non solo dichiarato: deve dimostrare la velocità ≤ 0,5 m/s alle prese in condizioni ordinarie (formula v = Q/A, con portate reali delle pompe installate) e, se sono presenti più prese sulla stessa pompa, lo scenario di blocco di una presa con velocità residua ≤ 0,8 m/s sulle restanti.
- Verifica geometrica delle prese: superficie dell’area circoscritta ≥ 1 m² per griglia singola, oppure verifica con la sagoma torso adulto (65,5 × 36 cm) che non copra più del 50% della superficie utile; per prese multiple, distanza minima di 2 m tra i bordi più vicini.
- Collocazione delle valvole di intercettazione in locale tecnico non accessibile a bagnanti e personale non qualificato.
- Esito del test di intrappolamento capelli (in laboratorio o on-site a impianto ultimato), con forza di trazione misurata inferiore a 15 N su tutte le prove.
- Istruzioni operative dell’impianto comprensive della dicitura obbligatoria sul rischio legato a modifiche non autorizzate dell’idraulica (valvole, velocità pompe).
- Gestione operativa di skimmer, prese scopa ed eventuali idromassaggi: sfiati funzionanti, chiusura/tappo delle prese scopa e procedura scritta che ne vieti l’uso durante la balneazione.
- Conformità dell’impianto di trattamento acqua nel suo complesso alla UNI 10637:2024 (“Piscine ad uso pubblico – Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamenti chimico-fisici”), complementare alla UNI EN 13451-3 sui soli componenti di aspirazione/immissione.
Va tenuto presente che il fondo statale di 4.725.000 euro stanziato per il 2026 copre le spese di adeguamento di piscine pubbliche già esistenti, non le nuove realizzazioni.
Domande frequenti
Quali piscine sono soggette al nuovo obbligo dell’art. 4-bis?
La norma si applica alle piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo: rientrano quindi stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici, centri sportivi e, secondo l’interpretazione prevalente, anche le piscine condominiali aperte all’utilizzo di più condomini. Ne restano fuori le piscine private a uso strettamente familiare.
Sono un amministratore di condominio: quali sono le mie responsabilità e cosa devo fare per mettere a norma la piscina?
L’amministratore, in quanto responsabile della gestione e della manutenzione delle parti comuni, ha un interesse diretto a verificare che la piscina condominiale rispetti i nuovi requisiti dell’art. 4-bis, a prescindere dalle valutazioni di responsabilità che un’eventuale non conformità potrebbe comportare in caso di incidente. La linea d’azione più prudente è incaricare tempestivamente un tecnico abilitato per un check-up idraulico straordinario, volto a verificare la conformità delle prese di aspirazione alla UNI EN 13451-3:2025, individuare eventuali interventi di adeguamento — spesso non invasivi, come la sostituzione della sola griglia con un modello a geometria conforme — e, se necessario, richiedere un’asseverazione tecnica a supporto della gestione del condominio.
Cosa succede se la piscina non rispetta i nuovi requisiti di sicurezza?
La legge prevede la chiusura immediata dell’impianto, che non potrà riprendere l’attività fino al completo adempimento degli obblighi previsti dalla norma.
Chi controlla la conformità e chi può disporre la chiusura?
L’articolo 4-bis non introduce un nuovo organo di controllo dedicato: la legge stabilisce espressamente che restano fermi gli obblighi e le responsabilità già previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine. Restano quindi competenti le ASL e gli altri organismi già preposti, a livello regionale e locale, alla vigilanza sugli impianti natatori.
Sono previsti contributi economici per l’adeguamento degli impianti?
Sì, ma solo per le piscine pubbliche: la legge istituisce un fondo di 4.725.000 euro per l’anno 2026 destinato a coprire le spese di adeguamento dei sistemi di aspirazione e ricircolo. Le piscine private, comprese quelle di strutture ricettive e stabilimenti balneari, non possono attingere a questo fondo e devono sostenere autonomamente i costi di adeguamento.
Le piscine esistenti devono chiudere subito o possono restare aperte durante le verifiche?
La legge non impone una chiusura preventiva d’ufficio, quindi gli impianti possono restare aperti mentre si eseguono le verifiche straordinarie. Tuttavia, si opera sul filo del rasoio: in assenza di dati certificati (spesso mancanti nei vecchi fascicoli tecnici), un controllo della ASL farebbe scattare immediatamente la chiusura coatta.
È previsto un periodo transitorio per mettersi a norma?
No. La legge è entrata in vigore l’8 agosto 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza alcuna deroga temporale: l’obbligo è quindi già pienamente esigibile per tutti i soggetti interessati.
Riferimenti normativi: Legge 4 agosto 2026, n. 142, art. 4-bis; D.L. 26 giugno 2026, n. 108; UNI EN 13451-3:2025.
